Svolta della Cassazione: indennità di accompagnamento anche per chi necessita della supervisione continua durante la deambulazione

Premessa

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28212 del 23 ottobre 2025 segna un passaggio decisivo nell’interpretazione dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. La Corte ha accolto il ricorso proposto dagli eredi di un assistito, annullando con rinvio la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva negato la retroattività del beneficio.

Il nodo controverso riguardava la lettura dell’art. 1 della Legge n. 18/1980, che riconosce l’indennità alle persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Il giudice di merito aveva adottato una concezione particolarmente rigida, sostenendo che l’aiuto permanente sussiste solo quando il soggetto non sia fisicamente in grado di camminare. Di conseguenza, aveva escluso il diritto all’indennità per un periodo in cui il beneficiario era comunque in grado di muoversi, ma solo con appoggio e sorveglianza costante.

La Cassazione ha invece affermato un principio interpretativo più ampio e favorevole alla tutela della persona: anche la necessità di supervisione continua durante la deambulazione costituisce “aiuto permanente di un accompagnatore”, e soddisfa quindi il requisito previsto dalla legge. In altre parole, non è richiesto che l’individuo sia totalmente incapace di muovere gli arti: è sufficiente che, per ragioni di sicurezza, stabilità o rischio di caduta, abbia bisogno di presenza costante di supporto.

Il caso

Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2016, rigettava la domanda di accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento proposta dal ricorrente.

Gli eredi del ricorrente, medio tempore deceduto, proponevano ricorso per cassazione. La, Corte con ordinanza del giugno 2018, cassava la sentenza e rinviava ad altro giudice del Tribunale di Macerata, ritenendo viziata la motivazione per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2021, definiva il giudizio di rinvio dichiarando il diritto dell’interessato alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dal novembre 2014 fino alla data del suo decesso, e condannando l’I.N.P.S. al pagamento della prestazione a beneficio degli eredi.

Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi lamentando la violazione dell’articolo unico della legge n.18/1980 e dell’art. 1 della legge n.508/1988, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la deambulazione “con appoggio e supervisione continua” non fosse qualificabile quale “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore“, come previsto dall’art. 1 della legge n.18/1980; e che la possibilità di deambulare in modo autonomo non fosse desumibile dalla valutazione della residua autonomia secondo la c.d. scala di Barthel, siccome afferente al requisito concorrente della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n.28212, depositata il 23 ottobre 2025, accoglie il ricorso.

Il motivo -esordisce la Suprema Corte – trova il suo fondamento nel certificato medico del settembre 2013, trascritto nelle sue parti essenziali nel ricorso per cassazione. Da quanto trascritto risulta “andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute (…) Si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti“.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Consulente Tecnico d’Ufficio, nel rispondere alle note critiche del Consulente di parte sulla questione della retrodatazione dei requisiti al settembre 2013, ha rilevato che nel corso della visita peritale del novembre 2014 “la deambulazione era molto cautelata, avveniva con base allargata, con l’aiuto di appoggi e supervisione continua“.

Il tribunale, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU – prosegue la Corte -, ha ritenuto che tale condizione non integrasse il requisito previsto dall’art. 1 della legge n.18/1980 per la mancanza del “requisito essenziale della necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione“.

La “necessità d’aiuto” riscontrata nel settembre 2013 è sostanzialmente sovrapponibile alla “supervisione continua” riscontrata nel novembre 2014. In entrambi i casi deve concludersi che l’interessato non fosse in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia; e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica, ma continua.

La residua autonomia funzionale dell’interessato, giusta la valutazione secondo la scala Barhel, non incide sulle conclusioni sopra raggiunte, perché afferisce al diverso (e alternativo) requisito della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il tribunale – conclude la Cassazione – ha dunque errato nella applicazione dell’art. 1 della legge n.18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di “supervisione continua” non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata, ed in particolare nell’ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Il commento

Decisione assolutamente condivisibile. Il principio espresso dalla Cassazione amplia sensibilmente la platea dei soggetti che possono accedere all’indennità, riconoscendo che l’autonomia deambulatoria non è solo una questione fisica, ma riguarda anche la sicurezza e la capacità di muoversi senza rischi significativi.

                                             Diego Modesti

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