RSA, alzheimer e rette di ricovero: un’importante decisione della Corte d’appello di Milano

Premessa

La sentenza 1644/2025 della Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso contro la sentenza 7964/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, stabilendo che le spese per l’assistenza socio-assistenziale durante il ricovero in residenze sanitarie assistenziali (RSA) non possono essere suddivise tra la persona ricoverata e la Regione, quando tali spese sono indispensabili per l’erogazione di servizi di natura sanitaria.

Secondo la normativa di riferimento (art. 3, commi 1 e 3 del DPCM 14.02.2001), infatti, i costi dei servizi socio-assistenziali devono essere interamente sostenuti dal Sistema Sanitario regionale. Vediamo in sintesi la vicenda.

Il caso

Nel primo grado del procedimento, un uomo ha fatto ricorso contro la gestione della RSA dove era ricoverata la madre. L’obiettivo era quello di ottenere il riconoscimento che il pagamento della retta richiesto non era dovuto e, di conseguenza, di dichiarare nullo l’impegno contrattuale assunto al momento del ricovero. Secondo il ricorrente, la nullità o inefficacia del contratto derivava dalla sua contrarietà a norme imperative, come previsto dall’art. 1418 del codice civile, riferendosi specificamente alle disposizioni del DPCM del 14 febbraio 2001.

Il ricorrente, in particolare, sosteneva che sua madre, affetta da demenza senile, deficit cognitivo, diabete mellito, pancreatite cronica, uveite e problemi di vista all’occhio sinistro, riceveva nell’RSA cure mediche strettamente collegate a prestazioni sanitarie, il cui costo dovrebbe essere a carico esclusivo del sistema sanitario regionale e non dell’utente.

Tuttavia, il Tribunale di Milano ha respinto integralmente il ricorso, argomentando che la signora era affetta da condizioni di salute non particolarmente invalidanti e che era ancora autonoma. Per il giudice, non esisteva un legame imprescindibile tra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali. Pertanto, ha confermato la validità del contratto stipulato al momento del ricovero e ha stabilito che il pagamento della retta fosse responsabilità della famiglia.

Avverso tale decisione veniva interposto appello.

La decisione

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n.1644 del 9 giugno 2025, accoglie l’impugnazione.

La Corte ha, innanzitutto, ricordato che “la gratuità delle prestazioni si applica sia a quelle sanitarie con rilevanza sociale sia a quelle sociosanitarie caratterizzate da una elevata integrazione sanitaria”, come stabilito dal DPCM del 2001. In tali circostanze, la legge prevede che i costi assistenziali siano coperti dal sistema sanitario.

Inoltre, la Corte territoriale ha ribadito, facendo riferimento a una consolidata giurisprudenza della Cassazione, che “le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria si configurano ogni qualvolta le prestazioni sanitarie non possano essere fornite senza l’assistenza socioassistenziale”. Ciò significa che, quando le due tipologie di prestazione sono strettamente interconnesse e necessarie l’una all’altra, devono essere considerate parte integrante e fondamentale per garantire la salute della persona.

In sostanza, i costi relativi alle RSA, o ad altre strutture simili, e in generale le spese per le prestazioni socioassistenziali, spettano alla pubblica amministrazione nei casi in cui siano imprescindibili e inseparabili da quelle sanitarie.

Il commento

La decisione della Corte meneghina richiama un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte.

Secondo la Suprema Corte, l’incapacità di distinguere le cure medico-sanitarie dall’assistenza di altro tipo è presente quando l’utente segue un “piano terapeutico personalizzato non caratterizzato da occasionalità”.

La conseguenza di una siffatta impostazione è che le rette di degenza, in tutti i casi in cui si verta nella fattispecie delineata, una volta corrisposte dai privati, potranno essere richieste in restituzione alle RSA, la quale dovrà, poi, rivolgersi al Sistema Sanitario per il recupero.

                                   Diego Modesti

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