Premessa

La tematica della responsabilità da cose in custodia è sempre molto gettonata nella casistica tribunalizia. E così si assiste al proliferare di domande risarcitorie relative a cadute su beni in custodia (marciapiedi dissestati, scale non manutenute, pavimenti scivolosi, aree pubbliche o private non adeguatamente vigilate).

La vicenda approdata in Cassazione e decisa con ordinanza depositata una decina di giorni fa, vedeva protagonista una signora che era malauguratamente scivolata sulla scalinata monumentale di Trinità dei Monti a Roma, procurandosi discreti guai fisici. Vediamo in sintesi di cosa si è trattato.

Il caso

La ricorrente conveniva in giudizio Roma Capitale per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., al risarcimento del danno biologico subìto – quantificato in Euro 128.772,00.  A sostegno della domanda deduceva che il 5 luglio 2014, scendendo lungo la prima rampa della scalinata di Trinità dei Monti, era caduta rovinosamente a terra a causa dello stato dei gradini disconnessi e consumati e quindi del loro stato di cattiva manutenzione.

Istruita la causa, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 863/2020, rigettava la domanda, condannando l’attrice a rifondere a Roma Capitale le spese processuali relative al grado.

Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello dalla soccombente.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 69/2025 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alla rifusione in favore di Roma Capitale anche delle spese relative al giudizio di appello.

Avverso la sentenza della corte territoriale la donna ricorre ora per cassazione lamentando, nella sostanza, il cattivo governo della norma relativa alla responsabilità del custode.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con ordinanza n. 29760, depositata l’11 novembre 2025, rigetta il ricorso.

Giova premettere che questa Corte -esordisce la Cassazione -, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha avuto modo di precisare che:

“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.

D’altra parte -prosegue la Suprema Corte -, in conformità a quanto statuito di recente in fattispecie analoga, nemmeno può pretendersi che l’allegazione generica di una caduta “su di una scala” equivalga a quella di una caduta “a causa della scala”, ove non si somministrino al giudice elementi certi e affidabili sulle complessive condizioni della stessa nel punto esatto della caduta (elementi che la corte di merito, con qui insindacabile giudizio di fatto, ha accertato appunto mancanti), in modo da consentire la conclusione che il sinistro sia stato conseguenza normale delle specifiche e particolari condizioni della cosa custodita.

Infatti – conclude la Cassazione -, attesa la naturale staticità di tale peculiare tipo di cosa, quale una scalinata monumentale, ontologicamente priva di un dinamismo proprio (e sulla cui struttura il custode non ha neppure, se non altro di norma, la possibilità di interventi, incompatibili con l’esigenza di conservarne le caratteristiche originarie), nell’interazione tra essa ed un suo fruitore assume un ruolo pregnante la condotta di quest’ultimo, sicché le condizioni specifiche della cosa assumono determinante rilevanza per valutare, in rapporto alle cautele normalmente attese, il ruolo di quella nella determinazione dell’evento. E la carenza di prova sulle medesime nel punto esatto della caduta correttamente esclude la prova di un nesso causale tra la cosa e il sinistro.

Il commento

La Cassazione dà continuità al proprio orientamento secondo il quale, in estrema sintesi, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente mediante l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante è l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo.

                                  Diego Modesti

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