Premessa

La questione della somministrazione (o del diniego) di acqua del rubinetto nei ristoranti e negli hotel è da tempo dibattuta, sospesa tra il diritto del cliente a dissetarsi con un bene pubblico e la libertà commerciale dell’esercente. Sebbene la sensibilità comune e diverse normative spingano verso la gratuità o un costo simbolico per l’acqua di rete, non esiste una legge nazionale che imponga espressamente tale obbligo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il caso di una cliente di un hotel di lusso che si è vista negare l’acqua del rubinetto, offrendo un’importante lezione su come impostare correttamente una richiesta risarcitoria in questi casi e sull’onere della prova che grava su chi si ritiene danneggiato.

Il caso

Una cliente, durante un soggiorno in un hotel a cinque stelle, si vedeva “incessantemente negare la possibilità di consumare acqua potabile del rubinetto“, venendo così costretta ad acquistare acqua in bottiglia a ogni pasto. La cliente citava in giudizio l’hotel, chiedendo un risarcimento di oltre 2.700 euro per il danno subito. Sosteneva che l’acqua è un diritto umano universale e che il rifiuto dell’albergatore, a fronte di un pacchetto “mezza pensione (bevande escluse)” già pagato, costituisse un disservizio illegittimo. Specificava, inoltre, di non aver mai preteso la gratuità, ma di essersi offerta di pagare per l’acqua in brocca. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Roma rigettavano la domanda, spingendo la cliente a ricorrere in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11827 del 29 aprile 2026, rigetta il ricorso, condannando la cliente al pagamento delle spese legali e a una sanzione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Pur riconoscendo la peculiarità della situazione, la Suprema Corte ha ritenuto la domanda risarcitoria infondata per una ragione squisitamente processuale: la totale mancanza di prove.

Il punto debole dell’azione legale, secondo i giudici, è stato non aver dimostrato cosa prevedesse esattamente il contratto di soggiorno. La ricorrente si è lamentata del diniego, ma non ha prodotto “alcuna prova circa il contenuto delle pattuizioni contrattuali tra le parti“. In un contratto di “mezza pensione (bevande escluse)“, non era scontato che l’hotel fosse obbligato a fornire acqua di rubinetto al tavolo. Anzi, il Tribunale aveva evidenziato che una simile richiesta avrebbe potuto comportare per l’hotel “l’implementazione di procedure di autocontrollo” specifiche, non necessariamente incluse nel servizio standard.

Inoltre, anche ammettendo il disservizio, la ricorrente non ha allegato né provato i fatti costitutivi della sua domanda. Per ottenere la “restituzione del corrispettivo dell’acqua servita“, avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato un prezzo ingiusto. Per il danno non patrimoniale (stress, disagio), la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui tale danno è risarcibile solo in caso di violazione “non minimale” di un diritto di rango costituzionale e, in ogni caso, “deve essere allegato e provato“.  Lamentarsi genericamente di un “disservizio” non è sufficiente. La Corte ha anche ritenuto infondato l’argomento secondo cui negare l’acqua in un hotel di lusso sarebbe più grave, bollando come paradossale l’idea che solo in un albergo economico si avrebbe diritto a tale servizio.

Il commento

La decisione, pur potendo apparire severa, è un’impeccabile lezione di diritto processuale. La Cassazione non afferma che sia legittimo negare l’acqua del rubinetto, ma chiarisce che una battaglia legale, anche per una questione di principio, si vince con le prove, non con le sole affermazioni. Il messaggio è duplice. Per i clienti: prima di citare in giudizio un esercente, è fondamentale documentare tutto. Bisogna dimostrare cosa prevedeva il contratto, quali danni concreti (economici o di altra natura) si sono subiti e perché la condotta della controparte costituisce un inadempimento contrattuale. Per gli albergatori e ristoratori: sebbene in questo caso l’hotel abbia vinto, la vicenda evidenzia come la trasparenza sia la migliore politica. Indicare chiaramente nel menù o nelle condizioni di soggiorno se si serve (e a quale prezzo) acqua di rete può prevenire malintesi e contenziosi, oltre a evitare la “pubblicità negativa” che la stessa ricorrente aveva paventato. In assenza di prove, il diritto del cliente, per quanto astrattamente condivisibile, resta inespresso.

                              Diego Modesti

Le nostre sedi

Cervignano del Friuli (UD)Piazzale del Porto, 5
Treviso (recapito)Viale Montegrappa, 32/a

Associazione tra professionistiP.IVA 02932980309
Codice univoco M5UXCR1

scrivici:

segreteria@modesti-associati.it

chiamaci:

0431 370 057 / 0431 199 13 27

Privacy Policy

© Modesti associati - credits: Nashi

Si è beneficiato del sostegno finanziario del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione al programma PS 101/2020 – “Sostenere l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. Emergenza da COVID-19”

fse-orizzontale-small