Guida in stato di ebbrezza: quando la confisca del veicolo è legittima anche se intestato a terzi?

Premessa

La normativa del Codice della Strada prevede, in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, l’applicazione di sanzioni accessorie particolarmente afflittive, tra cui la sospensione della patente e la confisca del veicolo. Quest’ultima misura, tuttavia, è esclusa qualora il veicolo “appartenga a persona estranea al reato”. La giurisprudenza ha da tempo chiarito il significato da attribuire al concetto di “appartenenza”, specificando che non coincide con la mera intestazione formale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione torna sul punto, offrendo ulteriori spunti di riflessione.

Il caso

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma di una precedente pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, condannava un imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. L’imputato era stato fermato dai Carabinieri mentre guidava un’autovettura zigzagando tra le carreggiate e frenando bruscamente, mostrando evidenti sintomi di alterazione (alito vinoso, occhi arrossati, difficoltà di linguaggio). La Corte territoriale applicava la pena di mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, oltre alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente per un anno e della confisca del veicolo. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, l’illegittimità della confisca, poiché il veicolo risultava di proprietà di una società, e dunque di un soggetto terzo rispetto al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 10809 del 17 febbraio 2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la pronuncia di secondo grado. In particolare, con riferimento alla doglianza sulla confisca del veicolo, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso generico. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a eccepire la mera intestazione formale del veicolo a una società, senza tuttavia fornire alcun elemento a sostegno della sua estraneità rispetto all’effettivo dominio sul mezzo.

La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato nella sua giurisprudenza: “ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali“.

Di conseguenza, la semplice intestazione del veicolo a un terzo (sia esso una persona fisica o una società) non è sufficiente a impedire la confisca se l’imputato ne aveva la piena e non occasionale disponibilità. Spetta all’imputato, o al terzo proprietario, dimostrare non solo la titolarità formale, ma anche l’uso del tutto occasionale e non autorizzato da parte del conducente, o comunque l’assenza di qualsiasi forma di negligenza nell’affidamento del veicolo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in tal senso, rendendo il suo motivo di ricorso inammissibile per genericità.

Il commento

La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a dare effettività alla sanzione della confisca, impedendo facili elusioni basate su intestazioni fittizie o di comodo. La Corte ribadisce che il concetto di “appartenenza” di cui all’art. 186 Cod. Strada ha una valenza sostanziale e non meramente formale. Ai fini della confisca, ciò che rileva è il “dominio sulla cosa”, inteso come possesso o detenzione qualificata e non estemporanea. Pertanto, la confisca è legittima anche quando il veicolo è intestato a un familiare, a un amico o, come nel caso di specie, a una società, se di fatto il mezzo è nella piena disponibilità dell’autore del reato. Per evitare la misura ablativa, il terzo intestatario deve dimostrare la propria totale estraneità al reato, provando di non aver in alcun modo, neppure per negligenza, acconsentito all’uso del veicolo da parte del soggetto condannato.

Diego Modesti

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