Guida in stato d’ebbrezza: l’accertamento del reato può avvenire anche senza l’alcoltest?

Premessa

La legge. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale), ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dall’art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza. In particolare, la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) – tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 grammi per litro – e c) – tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro – mentre, all’ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di natura amministrativa.

Ciò posto, la Cassazione ha di recente deciso una vicenda in cui l’imputato, nei due precedenti gradi di giudizio, era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art.186 C.d.S., comma 2, lett.b) pur in assenza dell’alcoltest. Vediamo com’è andata.

Il caso

Con sentenza del marzo 2025, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186 D.Lgs. n. 285 del 1992, commi 1 e 2, lett. b), per aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. L’imputato è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.

Nelle sentenze di merito i fatti sono stati ricostruiti nel modo di seguito indicato. Nel giugno 2019 l’imputato, previa manovra in marcia indietro, aveva posteggiato la propria auto su una parte di marciapiede che aveva impedito il passaggio a un pedone e, alla protesta dello stesso, aveva risposto in modo agitato.

Nel frattempo, arrivata la polizia chiamata per la lite, la stessa constatò che l’imputato barcollava e che aveva l’alito vinoso. Fu richiesto l’intervento di pattuglia munita di etilometro e, al momento in cui fu chiesto all’imputato di soffiare all’interno del boccaglio, per due volte non vi riuscì; alla richiesta di tentare nuovamente, lo stesso imputato prese il boccaglio e lo lanciò contro la volante. Fu ben spiegato allo stesso cosa dovesse fare, ma lo stesso si lasciò andare contro il cofano della volante. Così fu deciso di condurre l’imputato in Commissariato unitamente a un suo amico, il quale poi sentito come teste aveva dichiarato che avevano bevuto mezzo litro di birra ciascuno. Entrambi iniziarono a dimenarsi all’interno della volante e, una volta giunto in Commissariato, l’imputato continuò a dare testate contro il muro.

Dunque, il rilievo del tasso alcolometrico mediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni psicofisiche dell’imputato, tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione. La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione da parte dell’imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto l’impossibilità di soffiare nell’etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 g/l, osservando che i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), sicché se il giudice si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, il fatto sarà riconducibile alla fattispecie meno grave corrispondente all’illecito amministrativo di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a).

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza n.38177, depositata il 24/11/2025, rigetta ili ricorso.

In punto di corretta applicazione della fattispecie di reato contestata – esordisce la Cassazione -, va ricordato che sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’art. 186 C.d.S., nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolimetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione.

A fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può, dunque, logicamente ritenere superate le soglie superiori.

Nel caso in esame – prosegue la Suprema Corte -, la necessaria motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell’istante, per l’effetto dell’ebbrezza alcolica, non solo di collaborare per l’accertamento del livello alcolometrico mediante l’apparecchiatura a disposizione degli accertatori, ma anche per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado e ribaditi da quella d’appello, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell’art. 186 C.d.S.

La motivazione dei giudici – conclude conseguentemente la Corte – ha, infatti, dato conto della totale perdita di lucidità dell’imputato, con assunzione anche di condotte autolesioniste che escludevano, secondo una comune massima d’esperienza, che lo stato di ebbrezza fosse riconducibile alla ipotesi più lieve di cui alla lett. a) dell’art. 186 cit.

Il commento

Secondo la Cassazione, dunque, è consentito l’accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S., con l’ovvia precisazione che in tutti i casi in cui – pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima – non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano.

                     Diego Modesti

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