Premessa
La validità delle multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox è da tempo al centro di un acceso dibattito giuridico incentrato sulla distinzione tra “approvazione” e “omologazione” delle apparecchiature. Molte amministrazioni hanno utilizzato dispositivi dotati della sola approvazione ministeriale, sostenendone l’equivalenza funzionale con quelli omologati.
Con una serie di pronunce sempre più consolidate, la Corte di Cassazione sta mettendo un punto fermo sulla questione, ribadendo che la legge richiede un percorso specifico e più rigoroso – l’omologazione – per conferire pieno valore probatorio ai rilevamenti. La recente ordinanza in commento si inserisce in questo filone, chiarendo in modo definitivo perché le due procedure non sono intercambiabili. Esaminiamola in sintesi
Il caso
Un automobilista impugnava un verbale per eccesso di velocità, contestando, tra le altre cose, che l’autovelox utilizzato per l’accertamento fosse sprovvisto della necessaria omologazione ministeriale. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che l’apparecchio era stato semplicemente “approvato” ma non “omologato”. Il Comune proponeva appello e il Tribunale di Belluno ribaltava la decisione, sposando la tesi dell’equivalenza funzionale tra le due procedure e ritenendo quindi valido l’accertamento. Secondo il Tribunale, entrambe le procedure assolvevano alla medesima funzione di garantire l’affidabilità tecnica dello strumento.
L’automibilista ricorre ora per la cassazione della sentenza del tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8797 dell’8 aprile 2026, accoglie il ricorso.
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione letterale e rigorosa della normativa.
L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada è inequivocabile nello stabilire che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. La norma, sottolinea la Corte, non fa alcuna menzione delle apparecchiature che siano solo “approvate”.
Il Codice della Strada (art. 45) e il suo Regolamento di attuazione (art. 192) distinguono nettamente le due procedure. L’omologazione, spiega la Corte, riguarda prototipi le cui caratteristiche sono già definite dalla normativa e, una volta superata la verifica, abilita alla produzione in serie di strumenti con pieno valore di prova. L’approvazione, invece, si applica a prototipi con caratteristiche non standardizzate dal regolamento; essa consente la produzione in serie, ma per l’utilizzazione come fonte di prova è comunque necessaria la successiva omologazione degli apparecchi realizzati. Le finalità, quindi, sono diverse e non sovrapponibili. La Cassazione ha inoltre precisato che eventuali circolari o pareri ministeriali che tendono a equiparare i due procedimenti non possono modificare o derogare una norma di legge primaria come l’art. 142 del Codice della Strada. La prassi amministrativa non può prevalere sul dettato normativo.
Sulla base di questi principi, e richiamando un ormai “consolidato orientamento” delle proprie sezioni civili e penali, la Corte ha concluso che l’accertamento basato su un dispositivo meramente approvato è illegittimo, poiché privo del fondamento probatorio richiesto dalla legge.
Il commento
L’ordinanza consolida un baluardo a tutela dei diritti degli automobilisti.
La Cassazione, infatti, non si limita a una disquisizione semantica, ma traccia un confine invalicabile basato sulla gerarchia delle fonti e sulla certezza del diritto. Il messaggio è chiaro: per sanzionare un cittadino, la Pubblica Amministrazione deve utilizzare strumenti che non solo siano tecnicamente affidabili, ma che abbiano superato l’esatto iter di certificazione previsto dalla legge per assurgere al rango di “fonte di prova”.
Questa decisione impone alle amministrazioni un onere di prova rigoroso: non basta produrre un certificato di “approvazione”, ma è necessario dimostrare che lo strumento sia stato “debitamente omologato”. In assenza di tale prova, il verbale è nullo. Si tratta di una vittoria del principio di legalità contro le semplificazioni e le prassi amministrative che, per quanto diffuse, non possono sostituirsi alla volontà del legislatore, specie quando sono in gioco diritti e sanzioni a carico dei cittadini.
Diego Modesti
