Premessa
Con una sentenza di grande lucidità, la Corte di Cassazione traccia nuovamente il confine tra la fisiologica litigiosità di coppia e il reato di maltrattamenti. Il principio affermato è netto: la configurabilità del reato non è esclusa dalla “reciprocità” delle offese o dalla reazione della vittima. Ciò che conta è l’esistenza di uno squilibrio di potere, una relazione asimmetrica in cui uno dei partner esercita una sistematica sopraffazione sull’altro, comprimendone la dignità e la personalità.
Il caso
Una donna veniva condannata in primo e secondo grado per maltrattamenti aggravati e lesioni ai danni del coniuge, culminati in un accoltellamento. La difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, principalmente, che i comportamenti vessatori fossero reciproci e che i giudici non avessero adeguatamente considerato la conflittualità generale della coppia, omettendo di valorizzare elementi che, a suo dire, dimostravano una pari aggressività tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con sentenza n. 31859, depositata il 25 agosto 2026, rigetta il ricorso.
La Corte ha ribadito che l’elemento qualificante del reato di maltrattamenti è l’esistenza di un rapporto caratterizzato da una posizione di supremazia e soggezione, che si traduce nella sistematica oppressione della vittima. In tale prospettiva, non assume rilievo decisivo l’eventuale carattere reciproco delle offese, bensì la situazione di persistente squilibrio relazionale determinata dalla condotta di uno dei componenti della coppia nei confronti dell’altro.
Pertanto, la circostanza che la persona offesa reagisca alle vessazioni, o tenga a sua volta comportamenti offensivi, non è incompatibile con la configurabilità del reato. Tali reazioni, spiega la Corte, “possono rappresentare una risposta alla condizione di soggezione nella quale la vittima si trova e non valgono, di per sé, a escludere la persistente asimmetria del rapporto“.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente accertato tale squilibrio basandosi su un solido quadro probatorio: le dichiarazioni dettagliate della persona offesa, la testimonianza della madre dell’imputata e le decisive registrazioni di un sistema di videosorveglianza che documentavano le aggressioni.
Il commento
La sentenza rafforza un principio cruciale nella lotta alla violenza domestica, smontando una delle più comuni strategie difensive. La Cassazione chiarisce con forza che la violenza non è una semplice lite finita male, ma un sistema di controllo e oppressione. Il vero discrimine è lo squilibrio di potere: se nella relazione esiste un soggetto dominante e uno sistematicamente dominato, il reato di maltrattamenti sussiste. In questa prospettiva, la reazione della vittima non la rende “corresponsabile”, né prova l’esistenza di un rapporto paritario. Al contrario, reagire all’oppressione è spesso un istinto di sopravvivenza, una risposta alla condizione di soggezione, e non può essere usato per diluire le responsabilità dell’aggressore principale. Viene così disinnescata la narrazione tossica del “litigavano entrambi”.
Questa pronuncia fornisce un’indicazione chiara per avvocati e magistrati: l’indagine non deve fermarsi alla superficie dei singoli episodi, ma deve scavare in profondità per analizzare la dinamica di potere nella coppia, valorizzando un quadro probatorio completo.
Per le vittime, è la conferma che il loro tentativo di difendersi non pregiudica la possibilità di vedere riconosciuta la propria condizione di persona offesa.
Diego Modesti
