Premessa

L’obbligo di comunicare all’autorità i dati del conducente del veicolo, previsto dall’art. 126-bis c.d.s., continua a generare un contenzioso rilevante, specie quando il proprietario deduca di non essere stato in grado di identificare chi fosse alla guida al momento dell’infrazione.

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, la proprietaria del mezzo aveva giustificato l’omessa indicazione del conducente sostenendo che l’auto fosse utilizzata dai familiari e che, per tale ragione, non le fosse possibile individuare con certezza il responsabile.

Vediamo quale risposta ha fornito la Suprema Corte.

Il caso

La controversia trae origine da quattro verbali notificati dal Comune di Milano per violazione dell’art. 126-bis c.d.s., a seguito dell’omessa comunicazione dei dati del conducente in relazione a precedenti infrazioni per eccesso di velocità.

In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione della proprietaria, ritenendo valida la giustificazione addotta e tardiva la contestazione. Il Tribunale di Milano, invece, in riforma della decisione, ha rigettato l’opposizione, affermando che la mera dichiarazione di non sapere chi fosse alla guida non integra l’adempimento dell’obbligo legale.

La proprietaria ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’uso familiare del veicolo rendesse oggettivamente impossibile l’identificazione del conducente e che l’amministrazione fosse decaduta per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con ordinanza n. 13059 del 6 maggio 2026, rigetta il ricorso.

Secondo la Corte, grava sul proprietario del veicolo un preciso dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità di chi utilizza il mezzo; tale dovere non viene meno neppure in caso di uso familiare del veicolo. L’esonero dalla responsabilità è possibile solo ove sia provato un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, non superabile con l’ordinaria diligenza.

La Cassazione conferma, inoltre, che la violazione dell’obbligo di comunicazione si perfeziona soltanto dopo la definizione, con esito sfavorevole, del procedimento relativo all’infrazione presupposta; da quel momento decorrono i termini per il nuovo invito dell’amministrazione e per la risposta del destinatario.

Il commento

L’ordinanza si inserisce nel solco dell’orientamento rigoroso che valorizza la funzione collaborativa dell’art. 126-bis c.d.s.: il proprietario del veicolo non può limitarsi ad affermare di ignorare chi guidasse, ma deve dimostrare in concreto le ragioni che hanno reso impossibile l’identificazione, nonostante l’adozione delle cautele ragionevolmente esigibili.

La decisione conferma dunque che l’uso promiscuo o familiare dell’auto non costituisce, di per sé, una giustificazione sufficiente. In mancanza di prova di un impedimento oggettivo e non imputabile, l’omessa comunicazione resta sanzionabile.

                           Diego Modesti

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