Premessa

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento strumentale tramite etilometro non esaurisce sempre il tema della prova. Quando la difesa allega elementi tecnici idonei a mettere in dubbio l’attendibilità del risultato, il giudice deve motivare in modo rigoroso sulle ragioni per cui ritiene comunque integrata la fattispecie penale.

È quanto ribadisce la Cassazione in una vicenda nella quale l’imputato, risultato positivo all’alcoltest con un valore di 0,92 g/l, aveva dedotto di soffrire di gastrite cronica e reflusso gastroesofageo, patologie che – secondo la consulenza tecnica di parte – potevano alterare la rilevazione dell’etilometro.

Il caso

Con sentenza del 17 novembre 2025, la Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato d’ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L’imputato era stato fermato alla guida dell’auto in orario notturno e sottoposto ad accertamento con etilometro, che aveva rilevato un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l.

Nel ricorso per cassazione, la difesa ha censurato la motivazione della sentenza d’appello, evidenziando che nel corso del dibattimento era emerso che l’imputato soffriva di gastrite cronica e che il consulente tecnico aveva spiegato come il reflusso gastroesofageo potesse falsare il dato dell’etilometro, mostrando un livello di alcol superiore a quello effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza n. 20966, depositata l’8 giugno 2026, accoglie il ricorso.

Secondo la Suprema Corte, la motivazione della Corte territoriale era inadeguata perché non chiariva in che misura la patologia gastrica avesse inciso sul risultato dell’alcoltest e, quindi, se il valore effettivo fosse realmente superiore alla soglia di rilevanza penale di 0,80 g/l.

La Cassazione ha sottolineato che dalla prova tecnica introdotta nel processo emergeva non un diverso assorbimento dell’alcol assunto, ma la possibile alterazione della misurazione strumentale: in particolare, il consulente aveva chiarito che il reflusso può far apparire “più alcol di quello che c’è effettivamente”.

Di conseguenza, non era sufficiente affermare in modo generico che la patologia costituisse una semplice concausa dell’innalzamento del dato, poiché proprio la prossimità del valore rilevato alla soglia penale imponeva di verificare se la condotta integrasse davvero un reato oppure solo un illecito amministrativo, previsto per i casi compresi tra 0,50 e 0,80 g/l.

Il commento

La pronuncia conferma che l’etilometro non è una prova legale insuperabile e che, in presenza di specifiche contestazioni tecniche, il giudice deve spiegare in modo puntuale perché ritenga comunque provato il superamento della soglia penale.

Il principio assume particolare rilievo nei casi, come questo, in cui il valore accertato è vicino al limite tra illecito amministrativo e reato. Se esiste una patologia documentata potenzialmente idonea a falsare la rilevazione, non basta richiamare genericamente gli indici sintomatici dello stato di alterazione: occorre motivare sulla loro concreta capacità dimostrativa rispetto allo specifico superamento della soglia penalmente rilevante.

In questa prospettiva, la sentenza richiama l’esigenza di una valutazione probatoria effettiva e non automatica del dato numerico espresso dall’etilometro, soprattutto quando la difesa abbia introdotto elementi scientifici idonei a incrinarne l’attendibilità.

                    Diego Modesti

Le nostre sedi

Cervignano del Friuli (UD)Piazzale del Porto, 5
Treviso (recapito)Viale Montegrappa, 32/a

Associazione tra professionistiP.IVA 02932980309
Codice univoco M5UXCR1

scrivici:

segreteria@modesti-associati.it

chiamaci:

0431 370 057 / 0431 199 13 27

Privacy Policy

© Modesti associati - credits: Nashi

Si è beneficiato del sostegno finanziario del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione al programma PS 101/2020 – “Sostenere l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. Emergenza da COVID-19”

fse-orizzontale-small