Premessa

L’amministrazione di sostegno (AdS) è misura di protezione che, per funzione e struttura, deve essere “su misura” e la meno limitativa possibile della capacità di agire, essendo finalizzata a sostenere chi si trovi nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità richiede che l’accertamento dei presupposti sia specifico e circostanziato, sia in relazione alle condizioni di menomazione/vulnerabilità, sia quanto all’incidenza concreta sulla capacità di curare i propri interessi personali e patrimoniali (anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

La questione diventa più delicata quando il mantenimento dell’AdS viene giustificato in chiave prevalentemente economico‑patrimoniale, richiamando una (presunta) prodigalità: l’ordinanza in commento, depositata una decina di gioni fa, chiarisce che tale profilo non può tradursi automaticamente in un controllo “paternalistico” delle scelte di spesa di una persona che risulti, in concreto, capace e integrata sul piano socio‑lavorativo, se non a fronte di un reale e motivato rischio di indigenza e di una effettiva vulnerabilità accertata con rigore. Vediamola in sintesi.

Il caso

Una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno da molti anni proponeva istanza di revoca della misura, allegando un quadro personale di autonomia: attività lavorativa stabile, gestione della vita quotidiana e assistenza familiare, oltre a documentazione sanitaria/psicologica indicata come incompatibile con patologie invalidanti.

Il giudice tutelare rigettava la richiesta di revoca valorizzando essenzialmente un argomento di tipo patrimoniale: la tendenza dell’interessata a richiedere disponibilità ulteriori per acquisti “voluttuari e superflui”, prospettando che, senza AdS, il patrimonio si sarebbe “assottigliato” fino a esaurirsi.

Proposto reclamo, il Tribunale confermava, ribadendo la motivazione centrata sul comportamento di spesa e richiamando l’idea che l’AdS avrebbe ormai “assorbito” anche fattispecie un tempo ricondotte alla prodigalità (storicamente collegate all’inabilitazione). Nel ricorso per cassazione venivano dedotti, tra l’altro, l’assenza di accertamento concreto di infermità/menomazione incidente sulla capacità di autodeterminazione e l’uso dell’AdS come mero strumento di controllo patrimoniale;

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza n. 5763, depositata il 13 marzo 2026,  accoglie il ricorso, cassando il provvedimento e rinviando al Tribunale in diversa composizione.

Quanto ai presupposti dell’AdS, la Corte ribadisce che la nomina (e, coerentemente, il mantenimento) dell’AdS presuppone indefettibilmente l’accertamento delle concrete e reali condizioni dell’interessato. Nel caso esaminato, i giudici di merito avrebbero omesso di verificare se la persona fosse effettivamente priva, in tutto o in parte, di autonomia per infermità o menomazione (anche non mentale e anche temporanea) tale da impedirle di provvedere ai propri interessi.

Inoltre, la motivazione del Tribunale viene ritenuta non condivisibile nella parte in cui valorizza la prodigalità “di per sé” come ragione sufficiente a mantenere la misura, senza un accertamento stringente di vulnerabilità e senza un’analisi concreta del rischio che la condotta di spesa conduca a indigenza.

La prodigalità in senso stretto, secondola Suprema Corte, è sì possibile possibile, ma solo se c’è “reale vulnerabilità” e rischio concreto di indigenza: la Corte sottolinea come l’AdS può essere disposta anche in presenza di presupposti che astrattamente potrebbero ricondursi a interdizione/inabilitazione e quindi anche con riguardo alla prodigalità; tuttavia sottolinea che la prodigalità non coincide necessariamente con una patologia psichica e può fondarsi su condotte concrete che pongano il soggetto a rischio reale di indigenza.

Nel caso concreto, invece, la prodigalità era stata desunta soprattutto da richieste di somme aggiuntive per acquisti reputati non indispensabili o “costosi”, senza che fosse spiegato se e come tali spese, per ammontare e frequenza, determinassero un effettivo pericolo di indigenza, tanto più a fronte di un reddito definito elevato e stabile. La Corte richiama, in chiave di proporzionalità, l’idea che la collettività non debba farsi carico dell’eccesso di prodigalità di chi ha mezzi per vivere dignitosamente; ma proprio per questo l’asticella dell’accertamento del limite (tra libera scelta di spesa e rischio di indigenza) deve essere posta con motivazione rigorosa e non assertiva.

Il commento

L’ordinanza (Sez. I civile, 13 marzo 2026) si colloca nel solco di una lettura dell’amministrazione di sostegno coerente con la natura personalistica e non meramente patrimoniale dell’istituto e con la sua funzione di misura proporzionata e adeguata, calibrata sul deficit effettivo e non su valutazioni assiologiche dello stile di vita.

Sul piano pratico, la decisione individua due snodi che i giudici di merito devono presidiare con particolare rigore quando la revoca (o il mantenimento) dell’AdS è controversa:

  • l’accertamento dei presupposti attuali: non basta richiamare astrattamente il rischio di depauperamento; occorre verificare se vi sia una reale compromissione dell’autonomia (anche parziale/temporanea), e soprattutto come questa incida sulla capacità di curare i propri interessi;
  • la proporzionalità della limitazione: se la persona appare lucida, autonoma e socialmente integrata, la soglia per giustificare l’ingerenza deve essere più alta. In tal caso, la prodigalità, per rilevare, deve essere argomentata in termini di rischio concreto di indigenza, non di semplice dissenso rispetto ad acquisti ritenuti “superflui”.

In definitiva, l’ordinanza offre un criterio di equilibrio: l’AdS può certamente operare anche in contesti di condotte economicamente disordinate; ma non può diventare un “vincolo di stile di vita” o un presidio di mera conservazione patrimoniale, se non quando l’istruttoria e la motivazione dimostrino, con concretezza, che la protezione risponde a un bisogno reale della persona e che l’ingerenza è necessaria e proporzionata.

                                                            Diego Modesti

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